“Altra Benevento”: Il Consorzio ASI non paga la TASSA Rifiuti dal 2014 

Intervista di Altra Benevento a Pompeo Nuzzolo, beneventano, ex segretario generale in diversi comuni ed esperto di finanza locale.

Dottor Nuzzolo, da quando sono cominciate le proteste per le esalazioni puzzolenti dall’Area di Sviluppo Industriale di Ponte Valentino, stiamo tentando di capire come funzionano i servizi in zona e quali attività svolge il Consorzio costituito dal Comune di Benevento, l’Ente Provincia e la Camera del Commercio. Tra le altre cose puntiamo l’attenzione sulle indennità al presidente e agli altri amministratori, oggetto di grandi controversie. Lei è stato Segretario Generale in diversi Enti e si è occupato anche di questa questione.

Ho svolto le funzioni di segretario per due legislature consiliature a Cento e a Modena

A Cento, mi fa piacere ricordarlo, fra le tante innovazioni c’è stata quella riguardante la giunta da remoto con il sindaco in Australia, siamo nella metà degli anni 90 del secolo scorso, mentre a Modena ho avuto l’incarico, delicato, di occuparmi dei problemi giuridici inerenti il consorzio ASI, sorti a seguito dellalegge n.78/2010 ed in particolare per gli effetti riguardanti la natura giuridica del consorzio ed il compenso degli amministratori.

Sulla natura giuridica del consorzio credo che non sia interessante per l lettore conoscerne la problematica, è materia molto tecnica, per cui eviterei di parlarne, mentre è interessante discutere dei compensi degli amministratori.

Quale era il portato della norma ?

Il decreto legge dettò delle misure urgenti in materia finanziaria, per contenere la spesa pubblica, riduzione numero dei componenti dei consigli di amministrazione, revisione delle società -art 7-, riduzione dei compensi e, in particolare, abolizione di ogni compenso agli amministratori di società che ricevono contributi, anche per via indiretta, provenienti dalla finanza pubblica.

La norma recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. …”

La prima parte, adeguamento dello statuto alla nuova normativa, non presentò difficoltà nelle relazioni con le istituzioni e soci, mentre la seconda fu più complessa. Abolire i compensi per rispettare il comma sopra riportato fu più difficile.

Quindi i compensi agli amministratori del Consorzi non furono più pagati da quando? La decisione creò polemiche ?

L’abolizione dei compensi dal 2010, anno di emanazione della legge, fu accolta con disagio da tutti.

La riforma non fu accolta con favore, ci sono state proteste, tentativi di ripristinare il vecchio sistema ed interventi importanti sia da parte della Corte dei Conti che da altri organismi istituzionali ed associativi.

Per lo più la Corte dei Conti si è pronunciata attraverso l’istituto dei pareri su sollecitazione dei comuni e regioni.

Ne elenco solo alcune significando che i pareri espressi da qualsiasi Corte dei Conti regionale hanno valore su tutto il territorio nazionale. E’ giusto inoltre ricordare che i pareri, espressi su richiesta degli enti, erano formulati nei limiti delle domande esposte e quindi sulla propria situazione descritta.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ebbe ad esprimersi per ben due volte su questo tema.

Con un primo parere, 10 gennaio 2017, n. 1, la sezione ritenne che il divieto di compenso per gli amministratori si applicasse a tutti i consorzi indistintamente, e cioè sia di funzioni che aziende consortili.

Il secondo fu ben più complesso del precedente, 20 settembre 2017, n. 527. In tale parere la sezione espressamente affermava che la sterilizzazione dei compensi non poteva essere stabilita a priori, ma che dipendeva dalla natura giuridica del consorzio, peraltro non evidenziata in sede di richiesta di parere. (Da Carlo Mirabile)

Altre sedi della Corte regioni si sono pronunciate, la Puglia per esempio, ponendo il problema sui consorzi ed aziende speciali pubbliche di natura economica ma non per i consorzi di funzioni verso i quali non si alzarono le proteste.

Finalmente arriva il parere della Corte in sezioni riunite con la delibera. n. 9/2019 . La corte chiarisce che il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali, di cui all’articolo 6, comma 2, del d.l. 78/2010, si applica solo nei confronti delle aziende speciali che abbiano ricevuto “contributi a carico delle finanze pubbliche”.

Cosa si intende per “contributi pubblici”?

La corte individua i contributi che non producono l’effetto dell’incarico onorario affermando ” non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio;” . 

La giurispudenza ha anche definito le categorie di contributo. Il comma 2 dell’art 6 stabilisce anche una sorte di sanzioni.

Il comma recita .” 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale.

Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.”

Ma come si può verificare se i Concorzi ASI hanno avuto o ricevono contributi provenienti dalle finanze pubblica?

E molto semplice, basta leggere il bilancio ed i documenti contabili.

E’ sufficiente esaminare gli atti che accertano le entrate, meglio vedere gli atti di provenienza degli enti che trasferiscono i fondi e per quale scopo.

Ad esempio sono di natura pubblica i finanziamenti provenienti dalla regione, dallo stato, dall’Europa o da altri enti pubblici che non devono essere restituiti.

Ha esaminato il Bilancio del Consorzio ASI di Benevento? Si è fatto un’idea?

Per l’Asi di Benevento la lettura, fatta in funzione della legge 78/2010, è un po’ più complessa, ma non troppo.

La determina RG23-ST19DEL 26/05/2022 ci dice che il finanziamento di 591.191.00 è pervenuto dalla Regione Campania mentre la somma di 957.260,00 dal Ministero dell’Interno (N.40 del 14/07/2023). Entrambi sono enti pubblci, e in quanto tali, trasferiscono finanziamenti pubblici. Sono esempi.

Nel bilancio approvato del 2022, la voce del finanziamento si ritrova nei dati aggregati del conto economico abbreviato. In verità, il collegio dei revisori ha confermato quanto esposto dall’ente nelle scritture contabili: “La disciplina civilistica dei finanziamenti specifici (c.d. conto impianti) contempla che nell’esecuzione di un’opera finanziata le rate di acconto ricevute dall’ente finanziatore siano appostate come “debito” e stornate da detto conto quando sono stati assolti tutti gli adempimenti della convenzione di finanziamento ovvero con l’erogazione della rata di saldo.” 

In pratica la scrittura contabile non è stata appostata secondo i principi contabili.

Il principio esposto, se applicato, renderebbe più facile la lettura della natura del finanziamento se fosse stata rispettata la norma contabile.

La legge 78/2010 prevede anche delle sanzioni se le norme non fossero rispettate. Il problema dell’inosservanza della legge nasce dal fatto che i bilanci delle aziende speciali di natura economica non vanno alla corte dei conti per cui il mancato invio non fa scattare le sanzioni.

Ha trovato qualche altra partita economica che l’ha incuriosita ?

Si, nel vedere il bilancio ha riscontrato dei debiti particolari da evidenziare.

Risulta, non pagata la tassa sui rifiuti dal 2014 al 2022, per un importo di circa 65 mila euro. Le cifre sono riportate nella nota integrativa dei revisori.

Per i debiti non pagati fino alla dichiarazione del dissesto, il recupero del credito dovrebbe competere all’OSL, mentre la parte rimanente al comune. 

Non si comprende, per entrambi gli organi, perché gli atti esecutivi (decreti ingiuntivi) siano fatti a carico dei contribuenti cittadini mentre si tralascia l’attività di recupero verso un’ azienda controllata dal comuni.

Vorrei chiudere questa intervista con le parole di Carlo Mirabile che in un suo scritto conclude la sua analisi con la seguente frase: ”L’auspicio è dunque che, con criteri di equità e ragionevolezza, il concetto della gratuità per chi presta attività di gestione per soggetti pubblici possa essere adeguatamente ripensato nell’ottica suindicata. Ma è un auspicio de iure condendo. Ad oggi l’interpretazione della norma è, e non può che essere, quella resa della Sezione delle autonomie.”

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