Oblio oncologico, ok unanime della Camera. Soddisfatto il senologo Iannace
“Sono felice e soddisfatto che la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità, con 281 voti a favore e nessun contrario, la proposta di legge sul diritto all’oblio oncologico”. Così Carlo Iannace, senologo e primario della Breast Unit di senologia dell’ospedale Moscati di Avellino. “Io qualche mese fa l’avevo detto che il 2023 poteva essere un anno di svolta per i malati oncologici alla luce di alcune novità normative nazionali ma anche regionali. E così sta succedendo”. Iannace evidenzia poi che “il diritto all’oblio oncologico consente ad una persona guarita da un tumore di non rivelare e comunicare informazioni sul proprio passato sanitario e vieta a datore di lavoro, banca, assicurazioni e tribunali, di indagare sulla sfera privata del soggetto per non subire alcun tipo di discriminazioni rispetto a chi un tumore non l’ha mai avuto.Da senologo, ma anche da ex consigliere regionale, – conclude Carlo Iannace – posso dire che oggi tutta la politica, unita e compatta, ha dato un ottimo segnale poiché oggi e’ stata approvata una legge di civiltà che porrà fine a tante discriminazioni. Ora di corsa al Senato per l’ok definitivo”.
Cosa prevede la norma appena approvata:
1) Introduce il Diritto all’oblio a seguito di guarigione. Per « diritto all’oblio oncologico » si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.
2) Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi. Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell’operatore o dell’intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
3) Accesso a procedure concorsuali, lavoro e formazione professionale. Ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psicofisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva,da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.