Benevento: Mastella chiude ai giovani i luoghi della movida cittadina
Il sindaco Clemente Mastella, visto il progressivo incremento dei contagi da COVID-19 tra i residenti nel comune di Benevento al fine di scongiurare il rischio di propagazione del contagio,questa mattina ha firmato l’ordinanza n. 44 (prot. 103335 del 23/10/2020) che impone:
- la chiusura al pubblico, fino al 13/11/2020, in tutti i venerdì, i sabati e le domeniche, nonché nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 21 alle ore 23 delle sotto indicate strade e piazze cittadine, fatta salva la possibilità di accesso, e di deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private:
a – zona movida: via Mario la Vipera, via C. De Juliis, piazza Arechi II, via Cardinal di Rende, largo Verdi, piazza Piano di Corte, vico III Trescene, via B. Camerario, via E. Mutarelli;
b – zone alta: piazza Risorgimento;
c – rione Libertà: intera zona di piazza San Modesto; - dalle ore 23 alle ore 5 dei giorni rispettivamente successivi, vige anche negli spazi urbani sopra elencati il divieto di spostamento – assorbente rispetto alla disposizione di cui al precedente punto 1 – sancito dall’Ordinanza del PGRC n. 83/2020 salvo le eccezioni ivi previste;
- rimangono impregiudicati gli obblighi e le raccomandazioni sanciti dall’art.1 del DPCM 13/10/2020, riguardanti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (DPI-mascherine), il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani;
Considerato, inoltre, che costituisce motivo e occasione di assembramento anche la consuetudine, diffusa specie tra i giovanissimi, di consumare nelle pubbliche strade e piazze cibi e bevande, l’ordinanza ha anche disposto:
– il divieto di consumare dalle ore 21 alle ore 23 cibi e bevande in tutti i luoghi pubblici (strade, piazze, giardini ect.), anche diversi da quelli sopra individuati, significando che dopo le ore 23 vige il più generale ed assorbente divieto di spostamento sancito dalla dall’Ordinanza del PGRC n. 83/2020 salvo le eccezioni ivi previste;
– l’obbligo ai titolari di esercizi pubblici e di attività commerciali di segnalare alle autorità i comportamenti di cui al precedente punto quando si verifichino all’esterno o nelle adiacenze dei rispettivi locali.