Camera di Commercio: Coppola e Ianniello restano sospesi dalle loro funzioni

La Camera di Commercio di Benevento, con riferimento alle notizie  e dichiarazioni  apparse di recente sulla stampa, a seguito della sentenza del Tribunale Penale di Benevento del 22 febbraio 2019 che ha pronunciato l’assoluzione degli imputati Coppola Vincenzo e Ianniello Aldo, sospesi dalle loro funzioni di dipendenti dell’Ente camerale,  precisa  in un comunicato quanto  segue, richiamando gli atti formali assunti dal medesimo Ente Camerale: 

 “Il dirigente  Coppola Vincenzo  per il quale la  Procura della Repubblica di Benevento ha richiesto il rinvio a giudizio  in concorso  con il dipendente Ianniello Aldo per i reati di peculato ed abuso d’ufficio, è stato sospeso dal servizio all’esito dell’apertura del procedimento penale da parte dell’Autorità Inquirente,  con provvedimento di Giunta ai sensi dell’art. 9 c. 2 del ccnl autonomie locali, che prevede che “il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell’incarico anche nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale, anche se non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’ente disponga ai sensi dell’art. 55 ter D. Lgs n. 165.01, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale ai sensi dell’art. 10”. Il provvedimento  di sospensione dal servizio  adottato dalla Giunta Camerale nei confronti del Coppola Vincenzo, resosi necessario per la rilevanza dei fatti a lui contestati  nella funzione di dirigente  dell’Ente, anche per preservare il decoro e l’immagine  dell’Istituzione, così come statuito in casi analoghi dalla Suprema Corte di Cassazione, impugnato dal Coppola Vincenzo dinanzi al Tribunale del Lavoro di Benevento, è stato  ritenuto legittimo dal medesimo Tribunale del Lavoro dapprima con due ordinanze in sede monocratica e in sede  collegiale e infine, con sentenza n 133 del 31.1.2019 con la quale è stato  rigettato integralmente il ricorso proposto dal Coppola Vincenzo, che è stato altresì condannato al pagamento delle spese del giudizio. 
Il dipendente Ianniello Aldo, a seguito dell’assunzione della qualità di imputato nel medesimo procedimento penale, è stato a sua volta sospeso dal servizio dopo l’assunzione della qualità di imputato,  all’esito della sua  richiesta di rito abbreviato . 
L’Ente, nel prendere atto della pronuncia del Tribunale  Penale di Benevento della quale, allo stato, si conosce esclusivamente il dispositivo contenente la  formula assolutoria “il fatto non costituisce reato“,   adotterà ogni conseguente provvedimento nel rispetto delle disposizioni in materia, anche all’esito della lettura della motivazione  e del passaggio in giudicato della medesima sentenza, per la quale il deposito della motivazione  è fissato entro 90 giorni dalla lettura del dispositivo . 
Allo stato,  l’Ente, nel rispetto della decisione adottata dal Tribunale e dell’operato della Procura  della Repubblica di Benevento, prende atto  che  i dipendenti sospesi dal servizio  Coppola Vincenzo e Ianniello Aldo, ai sensi dell’art 60, 2’ comma del codice di procedura penale, fino a quando la sentenza di proscioglimento non sia divenuta irrevocabile  per passaggio in giudicato, conservano la qualità di imputati per i reati  loro ascritti   e   che ogni  conseguente provvedimento da parte dell’Amministrazione,  come già avvenuto in precedenza, verrà adottato nell’osservanza   delle  disposizioni di legge e  contrattuali   vigenti e nel doveroso  rispetto  dei provvedimenti resi dall’Autorità Giudiziaria” .   

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